(massima n. 1)
In tema di societā di capitali, nei confronti dei terzi creditori estranei all'organizzazione sociale, tra amministratore e societā opera, in generale, il principio di immedesimazione organica, il quale comporta che la relativa obbligazione sorga direttamente in capo a quest'ultima, mentre una (cor)responsabilitā a carico dell'amministratore in aggiunta o in alternativa a quella della societā č configurabile, malgrado il rapporto di immedesimazione organica, soltanto se introdotta in modo espresso da specifiche disposizioni di legge. Ne consegue che, versandosi al di fuori di una di queste ultime ipotesi, nei confronti del notaio che abbia prestato la propria opera professionale per la redazione del verbale di assemblea straordinaria della societā, risponde, in applicazione del principio generale, esclusivamente la societā medesima, e non anche il presidente del consiglio di amministrazione della societā che abbia presieduto l'assemblea straordinaria per la cui riunione sia stata chiesta la prestazione professionale del notaio medesimo; né a diversa soluzione induce l'art. 78, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in tema di pagamento degli onorari e diritti accessori di competenza del notaio, posto che tale norma aggiunge alla responsabilitā del cliente quella, solidale, degli altri soggetti che sono stati pur essi parti nell'atto rogato dal notaio, laddove il presidente del consiglio di amministrazione della societā non riveste la qualifica di parte nell'ambito del detto verbale.