(massima n. 1)
In tema di azzeramento del capitale sociale e di ricostituzione del medesimo, la mancata redazione del verbale della delibera da parte di un notaio, come prescritto dall'art. 2375, secondo comma, c.c. per le delibere riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria, non comporta inesistenza dell'atto, né impossibilitā od illiceitā dell'oggetto della delibera (che sono le sole ipotesi nelle quali la stessa č inficiata da nullitā), ma dā luogo ad un vizio del procedimento integrante un'ipotesi di annullabilitā della deliberazione. (Fattispecie anteriore all'operativitā della riforma delle societā di capitali, di cui al D.L.vo n. 6 del 2003).