(massima n. 1)
La responsabilitą dell'unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall'art. 2362 c.c. che integra un'eccezionale deroga al principio della responsabilitą esclusiva della societą di capitali per le obbligazioni sociali, nell'ipotesi di mancanza della pluralitą dei soci sussiste sia nell'ipotesi che l'unico azionista sia una persona fisica sia in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un'altra societą per azioni). Tale principio ha trovato conferma nel nuovo testo dell'art. .2497, secondo comma, c.c. introdotto con l'art. 7 del D.L. n. 88 del 1993, in attuazione della tredicesima direttiva CEE sul diritto delle societą, relativa alle Srl con unico socio (dir. n. 89/667 CEE) che, al punto «a», ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona giuridica.