(massima n. 1)
L'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli dovuto in seguito a pronunzia di separazione (o di divorzio), va determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, e pertanto, rispetto alla misura originariamente fissata, č suscettibile d'adeguamento, anche riguardo al fenomeno svalutativo della moneta, nei limiti quantitativi eventualmente fissati con la domanda, con la conseguenza che legittimamente i giudici del rinvio, chiamati a riesaminare la situazione economica dei coniugi, possono adeguare la misura dell'assegno, prendendo in considerazione nuovi eventi verificatisi successivamente alla sentenza di appello cassata.