(massima n. 1)
L'omologazione dell'atto costitutivo di una societā (o delle sue successive variazioni) č devoluta al tribunale del luogo dell'ufficio del registro delle imprese presso cui l'atto stesso deve essere depositato ed iscritto, ancorché diverso dal tribunale della sede sociale, atteso che la disciplina istitutiva degli uffici di detto registro in ambito provinciale (legge 29 dicembre 1993 n. 580 e D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581) non contiene indicazioni al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per l'omologazione stessa (al pari della normativa di cui agli artt. 2330, 2411 e 2436 c.c.), e, quindi, rende operante il principio generale secondo il quale il compito d'impartire direttive ed ordini ad un organo della pubblica amministrazione spetta al giudice della sede del medesimo.