(massima n. 1)
La competenza territoriale per omologare un atto societario spetta al giudice del luogo ove č ubicato l'ufficio del registro delle imprese istituito con L. 29 dicembre 1993 n. 580 presso la camera di commercio in ciascun capoluogo di provincia in cui poi l'atto stesso dovrā esser depositato per l'iscrizione, e non giā al giudice della sede sociale della societā, perché č rimasta immutata, in mancanza di espressa disciplina contraria, la coincidenza del giudice competente per il controllo della conformitā alla legge dell'atto da omologare con quello cui č demandata la vigilanza del registro delle imprese, giā stabilita, in via transitoria, dall'art. 101 att. c.c.