(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, la facoltà di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo, nel caso di separazione consensuale, nella clausola di essa che escluda o limiti tale revisione.