(massima n. 1)
L'atto formale di cancellazione di una societą in accomandita semplice dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicitą) cosģ come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l'estinzione della societą stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso proposto relativo ad un'azione di restituzione della provvigione intentata nei confronti di un agente non iscritto nell'apposito albo identificantesi con una s.a.s., ha ritenuto che, con riferimento all'attivitą di mediazione inerente la locazione di una villa, era irrilevante che la predetta societą fosse stata posta in liquidazione anteriormente allo svolgimento dell'attivitą dedotta in controversia).