(massima n. 1)
L'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una societā in nome collettivo č inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la societā disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del socio che gode del "beneficium excussionis" ex art. 2304 c.c.