(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 5, comma settimo, della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo novellato dall'art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74), che ha previsto l'adeguamento automatico dell'assegno di divorzio, salvo che esso venga escluso dal giudice in caso di palese iniquitą, va applicata analogicamente, in materia di separazione dei coniugi, all'assegno di mantenimento, attesa la funzione eminentemente assistenziale di entrambi gli assegni.