(massima n. 1)
I reclami contro lo stato di graduazione previsti dall'art. 501 c.c., correttamente instaurati davanti al pretore quale giudice competente per valore al momento della introduzione della domanda ai sensi del previgente art. 778 c.c., sono in ogni caso definiti dal tribunale secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 132 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, che, appunto, devolve a tale organo la competenza in ordine ai procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia dello stesso D.L.vo, essendo da escludere che tra le «disposizioni introdotte dal medesimo decreto», applicabili dal tribunale ai sensi del citato art. 132 (e della lett. b dell'art. 135), rientri l'art. 114, che ha modificato l'art. 778 c.p.c. attribuendo, ora, «al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione» - e quindi ripartendo tra giudice di pace e tribunale - la competenza sui reclami contro lo stato di graduazione.