(massima n. 1)
La società in nome collettivo, ancorché non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci, con la conseguenza che detta società è passivamente legittimata rispetto alla domanda del socio escluso — e quindi terzo rispetto al rapporto sociale — che chieda la liquidazione della sua quota, che costituisce un credito nei confronti non degli altri soci bensì della società. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto, rispetto a detta domanda, la legittimazione passiva degli altri soci, e non quella della società).