(massima n. 1)
Nel giudizio tributario, la responsabilitą illimitata e solidale dei soci della societą in nome collettivo, di cui all'art. 2291 cod. civ., operante anche nei rapporti tributari, non comporta la diretta estensione ai soci medesimi del giudicato formatosi tra l'Amministrazione finanziaria (nella specie a seguito di accertamento IVA) e la societą, perché il meccanismo dell'estensione degli effetti della sentenza, resa nei confronti di una societą di persone con soci illimitatamente responsabili, anche ai soci in questione, compresi quelli occulti, siccome delineato dall'art. 147 legge fall., esaurisce la sua portata nell'ambito della materia della dichiarazione di fallimento e non si estende anche ai rapporti ordinari dei soci fra loro o con la societą. Tuttavia, la pronuncia non resta del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla controversia concernente il socio, in quanto, avendo questa origine dal medesimo rapporto accertato nel precedente giudizio, il giudice deve tenere conto della sentenza passata in giudicato, secondo la sua libera valutazione, quale prova o elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale e nell'ambito degli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.