(massima n. 1)
Ai fini della modifica dell'assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda. In una tale prospettiva, la facoltą di chiedere la revisione dell'assegno in questione, in quanto accordata direttamente dall'art. 156 c.c., non trova ostacolo in un'eventuale clausola degli accordi di separazione consensuale in virtł della quale la misura dell'assegno sia stata fissata attraverso il criterio del riferimento ad una quota del reddito lavorativo coevo del coniuge obbligato, non potendo una tal clausola essere interpretata di per sé come rinuncia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'eventuale successivo aumento dei redditi di detto coniuge.