(massima n. 1)
Anche in tema di separazione consensuale, i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assegno. Infatti durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta ia condivisione delle reciproche fortune nel caso della convivenza, e d'altronde la finalità considerata dall'art. 156 c.c. (ossia quella di conservare il diritto del coniuge meno provvisto ad un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza) permane anche nel caso in cui i coniugi, all'atto della separazione consensuale, abbiano pattuito essi stessi la misura dell'assegno, di talché il giudice, adito per la revisione delle condizioni convenute, non può non tener conto di essa finalità.