(massima n. 1)
Analogamente a quanto accade in materia di divorzio, anche indipendentemente da apposita domanda della parte, il giudice di secondo grado può procedere, anche in tema di separazione personale dei coniugi, all'aggiornamento Istat della misura dell'assegno per il mantenimento del coniuge e/o della prole fissato dal primo giudice.