(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio, la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge consensualmente separato, proposta a norma degli artt. 710 e 711 c.p.c., la quale investe rapporti obbligatori, non č equiparabile alla domanda di separazione personale e si sottrae alle speciali regole di competenza stabilite per il giudizio di separazione. Ciō vale ovviamente rispetto sia alle regole di competenza dettate specificamente per la separazione sia per quelle dettate per il divorzio, ma dichiarate applicabili anche al giudizio di separazione. Inapplicabile sembra anche l'art. 12 quater della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, introdotto dall'art. 18 della legge n. 74 del 1987, che regola la competenza per le cause di obbligazione di cui a quella legge. Per tali giudizi di modifica dell'assegno di mantenimento, č territorialmente competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo in cui č sorto il debito di mantenimento, che si identifica nel luogo in cui č stata omologata la separazione consensuale e non in quello in cui il matrimonio č stato contratto. Con la riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975 n. 151, infatti, all'obbligo del coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia, sussistente durante la convivenza coniugale, subentra, con la cessazione di tale convivenza conseguente alla separazione personale, ove ricorrano le prescritte condizioni (art. 156, primo comma, c.c.), un obbligo di mantenimento, destinato al soddisfacimento dei bisogni individuali dell'altro coniuge. Deve, pertanto, escludersi che, dopo la riforma, l'obbligazione derivante dalla separazione sia la stessa che sussisteva durante la convivenza coniugale. D'altra parte appaiono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalitā per non essere prevista la sussistenza del medesimo foro alternativo nel giudizio di modifica dell'assegno di divorzio, non comportando il parallelismo dei procedimenti la necessitā di adottare le stesse regole di competenza e non potendo estendersi previsioni che fanno eccezione a regole generali a casi non espressamente previsti.