(massima n. 1)
Nella societā personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato nč per giusta causa, nč nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che č atto a forma libera - al pari del negozio cui si riferisce - e puō essere desunta anche da "facta concludentia" univoci; in tal caso, determinando lo scioglimento del rapporto sociale al momento stesso del suo perfezionamento, il recesso prevale rispetto all'esclusione successivamente deliberata dagli altri soci, in quanto il principio secondo cui, nel concorso di pių cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione.