(massima n. 1)
In relazione alle cooperative edilizie deve escludersi la possibilitā di cessione degli alloggi edificati a terzi, con conseguente nullitā per illiceitā dell'oggetto della delibera di alienazione del bene sociale; tale situazione non č riscontrabile, tuttavia quando la cessione di una parte di edificio ad un estraneo alla compagine sociale costituisca non l'espressione di un'attivitā commerciale di tipo lucrativo contrapposta al fine mutualistico, bensė uno strumento perché, senza lesione dei diritti dei soci, si conseguano i fini istituzionali ed il migliore soddisfacimento delle disposizioni costituite in capo alla generalitā dei soci. (Nella specie la cooperativa edilizia aveva compensato i professionisti che avevano prestato la loro opera per la societā con la cessione di alcune unitā immobiliari nei costruendi edifici per mancanza di disponibilitā finanziarie liquide e senza che questo fatto comportasse lesione dei diritti dei soci prenotatari).