(massima n. 1)
In tema di assegno di mantenimento, deve ritenersi ammissibile, stante l'opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, la proposizione della domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, poiché questo è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto giudizio; con la conseguenza che può convertirsi il contributo al mantenimento del coniuge separato in assegno provvisorio ai sensi dell'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e con l'ulteriore conseguenza che, in pendenza del giudizio di divorzio, deve ritenersi preclusa dal divieto del "ne bis in idem" la medesima richiesta proposta in sede di modifica dei patti della separazione.