(massima n. 1)
La mancanza di un atto formale di querela o, almeno, di una manifestazione di volontà della parte offesa che richieda, anche implicitamente, la punizione dell'autore del reato, non può essere superata con la considerazione che il reato era in origine perseguibile di ufficio, perchè, in tal modo, si verrebbe a vanificare il valore del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 124 c.p., decorrente dalla conoscenza del fatto storico riconducibile ad una ipotesi di reato.