(massima n. 1)
La declaratoria di nullitą della societą di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, con la conseguenza che, la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle rispettive spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi), si configura alla stregua di liquidazione della quota e costituisce debito di valore.