(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, l'attitudine di quest'ultimo al lavoro assume rilievo nell'individuazione delle sue capacitą di guadagno solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilitą di svolgimento di un'attivitą lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo, e quindi non in termini astratti ed ipotetici.