(massima n. 1)
In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 496 e 500 c.c.) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto del tribunale stesso non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi) a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale, riguardando soltanto la mancata fissazione di un termine per il rendiconto e la liquidazione di attività, senza determinare alcuna ipotesi di incapienza per il creditore istante, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, attesane la medesima natura (non decisoria) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.