(massima n. 1)
Lo scioglimento di una societą non ne produce l'estinzione, ma essa continua ad esistere con la stessa individualitą, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacitą, derivante dalla modificazione dello scopo che non č pił quello dell'esercizio dell'impresa, bensģ quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi. (Fattispecie relativa ad una societą in accomandita semplice).