(massima n. 1)
Se un socio di una società di persone emette in proprio assegni in favore di un creditore della società, deve presumersi che il pagamento sia effettuato al fine di estinguere il debito della stessa. Egli ha, infatti, in polo socio solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (salvo, il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.), un interesse diretto ad adempiere le obbligazioni gravanti sulla società, e, pertanto, il suo pagamento non può essere considerato come proveniente da un terzo. Ne consegue che, a fronte della eccezione di pagamento sollevata dalla società, incombe al creditore l'onere di dimostrare la diversa causale del pagamento ricevuto.