(massima n. 1)
Con riferimento alle societā di fatto (societā in nome collettivo irregolari per la mancata iscrizione nel registro delle imprese) nelle quali, ai sensi degli artt. 2297 e 2266 c.c., la rappresentanza della societā e il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale spetta a ciascun socio, salvo la prova di un diverso patto e della conoscenza dello stesso da parte del terzo interessato - il principio che la responsabilitā per le sanzioni amministrative č personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilitā solidale della societā (artt. 3 e 6 della legge n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui č comminata la sanzione amministrativa. Se, infatti, per la violazione di legge č richiesto un comportamento positivo, la responsabilitā della condotta illecita ricade solo su chi materialmente lo ha messa in essere (salvo naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autoritā irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuto per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la societā (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti).