(massima n. 1)
Il fatto che il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, abbia diritto ad un assegno di mantenimento, non postula affatto la necessitą di un aggancio meccanico dell'entitą dell'assegno a criteri di proporzione aritmetica tesi a fondare un rapporto fisso minimo fra l'entitą dei redditi del coniuge onerato e quella dell'assegno.