(massima n. 1)
Per considerare esistente nei confronti dei terzi, anche se inesistente inter partes, una societą di fatto, č necessario l'operare di due o pił persone nel mondo esterno, in guisa da ingenerare l'opinione che siano legate da un vincolo sociale e la conseguente induzione dei soggetti con i quali esse entrano in rapporto a fare affidamento in buona fede (intesa come uso della cautela necessaria per non farsi trarre in inganno da manifestazioni esteriori suscettibili di controllo) sulla effettivitą e sulla responsabilitą dell'apparente sodalizio.