(massima n. 1)
In tema di societą di fatto, per la configurabilitą della responsabilitą delle persone o dell'ente, anche in sede fallimentare, non č necessaria la prova dell'esistenza della societą, essendo sufficiente la cosiddetta «apparenza della societą», ossia il comportamento di due o pił persone che, pur non essendo legate da vincoli sociali, operano nel mondo esterno in modo da generare il convincimento che esse agiscono come soci. L'apparenza, tuttavia, non č oggetto di tutela in se stessa, ma solo in quanto strumentale alla tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede, onde essa non puņ essere invocata da chi sia consapevole dell'inesistenza del vincolo sociale.