(massima n. 1)
La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una societā di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validitā) non impedisce al giudice del merito l'accertamento "aliunde", mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attivitā imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attivitā economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'"affectio societatis", cioč il vincolo di collaborazione in vista di detta attivitā nei confronti dei terzi; peraltro, č sufficiente a far sorgere la responsabilitā solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2297 c.c., l'esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneitā della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della societā. Tali accertamenti, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, non sono censurabili in sede di legittimitā, se sorrette da motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici.