(massima n. 1)
Elementi essenziali del contratto di societą (anche di fatto) sono la previsione dell'esercizio in comune di una determinata attivitą economica e la conseguente costituzione di un «fondo comune» - vincolato all'esercizio collettivo dell'attivitą predetta - costituito mediante conferimento da parte di ciascuno dei soci, senza che l'entitą di detti conferimenti debba risultare predeterminata nell'atto costitutivo (ben potendo, per converso, essere concretamente rapportata alla consistenza economica dell'oggetto sociale ed alla specifica operazione programmata), e senza che l'eventuale conferimento di beni immobili ne comporti, ipso facto, il formale trasferimento nella titolaritą dell'ente (specie quando la societą di fatto non debba apparire nei confronti dei terzi, volendosi limitare l'efficacia del pactum societatis ai rapporti interni tra i soci).