(massima n. 1)
Nell'ipotesi di rapporto d'opera professionale al quale sia stato apposto un termine finale (inteso unicamente a determinare la durata massima del rapporto), il risarcimento del danno cagionato dal recesso anticipato del cliente deve essere liquidato secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e ss. c.c., avuto riguardo alla peculiaritā del rapporto di carattere fiduciario ed alle singole clausole di esso; in particolare, pur potendo il danno concretarsi nella mancata percezione, da parte del professionista, dei compensi che gli sarebbero spettati durante il periodo compreso fra la data della anticipata cessazione del rapporto e quella della sua scadenza contrattuale, č compito del giudice procedere ex officio all'accertamento di tutti i fattori causali del pregiudizio subito dal professionista e dell'eventuale concorso di colpa del medesimo, rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento č diminuito secondo la gravitā della colpa e l'entitā delle conseguenze che ne sono derivate. Compete invece al debitore provare i danni (ex art. 1227, secondo comma, c.c.) che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.