(massima n. 1)
Il carattere fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale comporta, stante il principio del recesso ad nutum da parte del cliente di cui all'art. 2237 c.c., che la pattuizione di una scadenza contrattuale debba intendersi come termine di durata massima del rapporto. Ciò non esclude, tuttavia, il potere delle parti di derogare, anche implicitamente, al detto principio, stabilendo che l'intenzione di far cessare il rapporto debba essere manifestata all'altra parte entro un dato termine prima della scadenza del contratto e che, in difetto di ciò, il rapporto debba intendersi tacitamente rinnovato.