(massima n. 2)
L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 cod. civ., in relazione al rapporto di lavoro subordinato, č applicabile anche al contratto d'opera, ove vi sia un fatto imputabile ad una delle parti che impedisca la prosecuzione anche temporanea del rapporto, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimitą se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie, il committente aveva mutato il contesto nel quale l'obbligazione doveva essere eseguita in modo tale da snaturarne oggetto e. contenuto, ed aveva preteso l'adempimento di una obbligazione diversa e pił onerosa da quella assunta, con obblighi di collaborazione, se non di sott'ordinazione, originariamente non contemplati; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che tale condotta, in quanto volta ad incidere sulle condizioni originariamente pattuite, da ritenersi essenziali in ragione della natura dell'incarico che era stato accettato, costituisse un inadempimento grave alle obbligazioni assunte con il contratto e legittimasse il recesso per giusta causa).