(massima n. 1)
Il prestatore d'opera intellettuale che receda dal contratto in presenza di una giusta causa ha diritto al compenso per le prestazioni giā eseguite, a condizione che provi l'esistenza del suo credito e, dunque, anche il risultato utile derivato al cliente per la sua opera; ove, invece, il professionista receda senza giusta causa, lo stesso č tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia dimostrato l'esistenza.