(massima n. 1)
In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, c.p.c., il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206 va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente.