(massima n. 1)
La violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale (nella specie l'art. 16 R.D. 274/1929, che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili) determina la nullitą del contratto di opera professionale ex art. 1418 c.c. in relazione anche agli arti. 2229 e ss. c.c.