(massima n. 1)
L'abrogazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (disposta dall'art. 8 della legge n. 383 del 2001), già prevista dall'art. 2215 c.c., è entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo. Da ciò consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l'erario a procedere all'accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni.