(massima n. 1)
La legittimazione processuale, attiva e passiva, dell'institore, per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, costituisce un attributo connaturale della qualitą del soggetto, con la conseguenza che, per sussistere, non necessita di un'espressa enunciazione nella procura e che č, invece, richiesta un'espressa esclusione per essere negata. Essa non viene meno in conseguenza della mera cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, non seguita dalla cessazione di ogni attivitą economica, anche di liquidazione, dell'impresa medesima.