Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18135 del 20 dicembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa da parte del promotore finanziario (figura disciplinata prima dall'art. 5 della legge n. 1/1991, poi dall'art. 23 D.L.vo n. 415/1996 e quindi dall'art. 31 D.L.vo n. 58/1998) è irrilevante che quest'ultimo agisca sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Lo stesso, infatti, è definito, dalle disposizioni citate, come colui che esercita professionalmente, “in qualità di dipendente, agente o mandatario”, l'attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; pertanto, affinché assuma la qualità di imprenditore è sufficiente che svolga la sua attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa già sono presenti, per definizione, nell'attività del promotore finanziario, la quale rientra, quando è svolta da un imprenditore, tra le attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale (con conseguente assoggettabilità, tra l'altro, a fallimento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.