(massima n. 1)
Qualora il libretto colonico non sia stato tenuto, o sia stato tenuto irregolarmente — attesa la struttura associativa del rapporto e la finalità cui l'istituzione e la tenuta del libretto tendono — l'obbligo di rendere il conto non grava su una sola delle parti, ma tanto il concedente quanto il mezzadro sono tenuti al rendiconto in relazione alle situazioni giuridiche che si intendono accertare, con esclusione del ricorso al giuramento previsto dall'art. 265 c.p.c.