(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1 legge 18 dicembre 1973, n. 877, il rapporto di lavoro a domicilio può riguardare, indifferentemente, l'esecuzione parziale, il completamento o l'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente senza che sia richiesto che quest'ultimo ponga direttamente sul mercato il prodotto finito.