(massima n. 1)
Con riguardo alla congruitą del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza salva sempre la possibilitą per il prestatore di lavoro di invocare, ove concretamente applicabili, le norme di cui agli am. 1448 e 1467 c.c. l'espressa previsione di nullitą, contenuta nell'art. 2125 c.c., va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilitą di guadagno, indipendentemente dall'utilitą che il comportamento richiestogli rappresenta per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato l'esistenza di un compenso di un certo rilievo duecentomila lire ogni quattro settimane pił una maggiorazione non modesta delle provvigioni e quindi aveva ritenuto valido il patto).