(massima n. 1)
La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative. Infatti la limitazione allo svolgimento della attivitā lavorativa deve essere contenuta in base a quanto previsto dall'art. 1255 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 della Carta costituzionale entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo e compensate da un corrispettivo di natura altamente retributiva, con la conseguenza che č impossibile attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita.