(massima n. 1)
Le indicazioni contenute nel libretto di lavoro consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro non valgono, da sole, a dimostrare con certezza la durata ed il contenuto del rapporto di lavoro subordinato, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; esse, inoltre, ben possono essere contrastate con la prova testimoniale, in quanto il divieto sancito dall'art. 2722 c.c. č limitato alla prova contro documenti aventi valore di convenzione fra le parti.