(massima n. 1)
Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro (istituito con finalità meramente burocratiche dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112), aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; tali indicazioni perciò possono essere contrastate con ogni altro mezzo di prova e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto alle altre risultanze istruttorie nell'ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 c.p.c. (Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni per omissione contributiva; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda tenuti presenti altri elementi probatori da cui si evinceva la mancanza di retribuzione, e quindi la presumibile sospensione del rapporto, nei periodi per i quali vi era scopertura contributiva).