(massima n. 1)
L'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto d'ottenere, dall'altro, un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, sussistendo una differenza di redditualitą fra i coniugi, egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alla proprie potenzialitą economiche, il tenore di vita che aveva durante il matrimonio, sempre che questo corrispondesse alle potenzialitą economiche complessive dei coniugi, dovendosi altrimenti fare riferimento al tenore di vita che esse avrebbero loro consentito, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore diverso con l'adozione di particolari criteri di ripartizione delle spese, né avendo rilievo il fatto che fra i coniugi si fosse instaurata un'effettiva convivenza, non condizionando la norma l'assegno di mantenimento alla convivenza, bensģ all'esistenza di un matrimonio e di una separazione senza addebito a carico del richiedente, e dovendosi fare riferimento, in caso di mancata instaurazione della convivenza, al tenore di vita che ciascun coniuge aveva diritto di aspettarsi in conseguenza del matrimonio.