(massima n. 1)
Poiché durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio, la quale comporta la condivisione dei reciproci mezzi, economici, a norma dell'art. 156, ultimo comma, c.c., il coniuge al quale non sia stato attribuito nessun assegno di mantenimento, ove la propria situazione economica si sia deteriorata successivamente alla separazione, ovvero sia migliorata quella dell'altro, può chiedere l'attribuzione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse intervenuta, dovendosi, peraltro, tenere conto che tale riferimento non è matematico, ma tendenziale. Al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, ed in quale misura, il giudice di merito non è tenuto ad accertare quale fosse il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, ma unicamente a comparare le condizioni economiche dei coniugi al momento della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte costituzionale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto della moglie ad ottenere, a modifica delle condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione consensuale dal coniuge, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche dovute al pensionamento).