(massima n. 1)
In tema di separazione personale, la precedente vivenza a carico dei genitori di uno dei coniugi in costanza di matrimonio non comporta, per il coniuge in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza, l'esonero dall'obbligo di prestare assistenza al coniuge del tutto inidoneo a provvedere al proprio mantenimento, a nulla rilevando che i genitori di quest'ultimo, evidentemente in difetto dell'adempimento dei primo obbligato a norma dell'art. 433 c.c., vi abbiano interamente provveduto e continuino a farlo. L'ospitalitą e lo stesso mantenimento forniti alla coppia di coniugi maggiorenni dai genitori di uno dei due, infatti, ove non siano necessitati da condizioni oggettive e gravi di impossibilitą di autonomo mantenimento, sono frutto di mera liberalitą, non importano l'assunzione di alcuna obbligazione di mantenimento de futuro, né, di converso, danno luogo ad alcuna stabile condizione di vivenza a carico idonea ad escludere la altrui primaria obbligazione.